Cerca
DescrizioneLa legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa ('nuova' IMU) derivata dall'abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.

È soggetto all'IMU chiunque sia titolare di un diritto reale su un immobile:

Proprietario
Titolare di Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi, Superficie
Locatario in caso di locazione finanziaria (leasing), dalla data di stipula e per tutta la durata
Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
L'imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall'utilizzo.

L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le scadenze sono :
- 16 Giugno per il versamento dell'acconto;
- 16 Dicembre per il versamento del saldo


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: